[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge a datare dalla sua approvazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti.
[6]Visto Il guardasigilli: Fani.
Testo vigente dal 11 luglio 1910
