Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1907 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Agli uffici del genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.
[2]Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potra' pero' delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali ad esso affidate da questa legge e che risultassero utili nell'intento di rendere piu' facile e piu' sollecito il disbrigo degli affari.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 9 maggio 2025
