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[1]Presso la sede del Magistrato alle acque risiedera', agli effetti della presente legge, il personale forestale quale risulta dalla tabella B, annessa alla presente legge.

[2]E' autorizzata la spesa relativa di L. 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

[3]Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipendera' nei riguardi tecnici dal presidente della magistratura e costituira' un reparto speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del magistrato.

[4]Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art11 · fonte del testo

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