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[1]In relazione all'art. 2 (comma primo) della presente legge, il Governo del Re e' autorizzato:
[2]a riordinare gli insegnamenti sulle discipline idrauliche che gia' esistono nella scuola di applicazione della R. Universita' di Padova e ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale;
[3]ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti; per le esercitazioni pratiche ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici specialisti.
[4]La spesa annua non potra' eccedere le L. 40,000 e sara' inscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.
[5]Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della scuola ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facolta' di autorizzare con decreto Reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.
[6]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per l'esecuzione di queste disposizioni.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 9 maggio 2025
