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[1]Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

[2]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato, sara' approvato il regolamento il quale determinera' le norme per la esecuzione della presente legge.

[3]Il Governo del Re, udito il Comitato tecnico di magistratura ed il Consiglio di Stato, e' autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle Provincie formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato alle acque, e per le materie relative alla sua competenza.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 5 maggio 1907.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Giolitti. Gianturco. Lacava. Carcano. F. Cocco-Ortu. Rava.

[8]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art22 · fonte del testo

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