[1]Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto; il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato valutata a norma dell'art. 330 Codice procedura civile. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.

[2]Non e' ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

Testo vigente dal 25 gennaio 1909

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art4 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari