[1]La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge.

[2]((Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

[3]Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano)).

[4]Pero' l'Amministrazione demaniale e' sempre in facolta' di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.

Testo vigente dal 3 novembre 1940

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1909 al 3 novembre 1940. 10 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le tolto: L. 20, aggiunto: lire 50.000, gli incanti sono tenuti tolto: nell'ufficio aggiunto: nell'Ufficio del registro o del tolto: Demanio, aggiunto: demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

Quando invece il valore di stima supera le lire tolto: 20 mila, aggiunto: 50.000 gli incanti sono tenuti tolto: negli uffici dell'Intendenza aggiunto: presso l'Intendenza di finanza della tolto: Provincia aggiunto: provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art3 · fonte del testo

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