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[1]L'applicazione della presente legge avra' luogo a partire dal 1° luglio L'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno pero' gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

[2]Con decreto del ministro del tesoro sara' provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 5 giugno 1913.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Facta - Tedesco.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 23 giugno 1913 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1913-06-05;550~art3 · fonte del testo