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[1]Allegato B.

[2]Modificazioni alla tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

[3]Art. 1.

[4]Agli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 19, 23, 24 della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono sostituiti i seguenti:

[5]Art. 1. - La tassa interna di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sulle dette polveri e sui detti esplodenti importati dall'estero, sono stabilite come segue:

[6]per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di farina)... L. 0.50 per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, e di ogni altro esplodente da mina... » 1.25 per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente da caccia e da carica di armi in genere... » 2.50

[7]Le controversie sulla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, sono risolute con le norme fissate per la definizione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

[8]E' esente da tassa la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita per conto dei Ministeri della Guerra e della Marina.

[9]E' pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.

[10]Per il polverino granito, impiegato nella fabbricazione delle miccie da minatori sara' abbuonata la differenza sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'interessato la spesa di indennita' agli agenti di vigilanza.

[11]Art. 3. - Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare, trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto e' soggetto ad una tassa maggiore di quella gia' pagata, e' dovuto il supplemento di tassa, e per l'aggiunta di altre materie ancorche' inerti e' sempre dovuta la tassa sul maggior peso acquistato dai prodotti rilavorati, trasformati o perfezionati.

[12]Le spese per indennita' di viaggio e di soggiorno agli agenti delegati alla vigilanza dell'opificio durante le suddette operazioni, sono a carico degli interessati.

[13]Art. 6. - Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantita' effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'Amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.

[14]Gli esercenti delle fabbriche sono tenuti ad assegnare gratuitamente per uso degli agenti di vigilanza un locale, entro la fabbrica, nelle condizioni che saranno determinate col Regolamento.

[15]Le polveri piriche da caccia e da mina e le polveri senza fumo non possono estrarsi dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantita' di polvere in essi contenuta.

[16]Con R. decreto, da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, la disposizione contenuta nel comma precedente potra' essere estesa ad altri prodotti esplodenti, esclusi quelli nella cui formazione si sieno impiegate soltanto polveri piriche gia' soggette alla tassa e conseguente marca, ai termini della presente legge.

[17]Art. 7. - I febbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

[18]La licenza e' soggetta ad un diritto fisso di L. 10 per ciascun mese di lavorazione dichiarata, e non puo' essere rilasciata se non per mesi solari interi e consecutivi.

[19]La licenza vale soltanto per la persona, il luogo, l'anno solare ed i mesi in essa indicati, ma puo' essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento della tassa corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata.

[20]Art. 8. - Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e' vietato:

  • a)di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio e altri prodotti similari, non che polvere pirica granita o non granita.

[21]Si considera come polvere pirica il miscuglio di nitro, carbone e zolfo, o qualunque altro miscuglio con nitro, carbone e zolfo, in cui la proporzione del nitro superi la meta' del peso del miscuglio stesso;

  • b)di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantita' eccedente i 3 chilogrammi;
  • c)di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche medesime, con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento.

[22]I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in un'unica volta, una quantita' di polvere pirica maggiore di tre chilogrammi, devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, per un numero determinato di giorni, durante i quali l'opificio sara' sottoposto alla vigilanza degli agenti finanziari, rimanendo a carico del richiedente la spesa per le indennita' di viaggio e di soggiorno agli agenti medesimi.

[23]Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolute come e' stabilito dall'articolo 1 per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplodenti.

[24]Art. 19. - La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non puo' essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

[25]Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6, oltre la licenza dell'Autorita' politica, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, e' pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

[26]Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si puo' tenere aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armaiuolo per la confezione delle cartuccie non potra' tenersi aperto che un solo pacchetto.

[27]Art. 23. - E' punito con multa fissa di L. 600:

[28]1°. il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

[29]2°. il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali, senza essere in possesso della licenza di esercizio.

[30]Art. 24. - Sono puniti con la multa fissa di L. 500:

[31]1°. i fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi doganali;

[32]2°. coloro che non provino di avere denunziato immediatamente, ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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