Art. 2 (Allegato B)
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[1]Al paragrafo 3° dell'articolo 22 della legge di cui all'articolo 1 della presente, e' sostituito il seguente:
[2]3°. il piroctecnico, che, sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'articolo 8.
[3]L'esistenza nelle officine pirotecniche di una quantita' superiore al limite stabilito di polveri in lavorazione per la preparazione dei fuochi artificiali, o il fatto di tenere aperto piu' di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di un miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 per cento in peso, costituiscono la prova legale della fabbricazione clandestina della polvere.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
