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[1]Ai contraffattori delle marche di tassa pagata, a chi ne fa uso o ne vende o ne detiene, sono applicabili le pene stabilite dal capo II, titolo IV, libro 2° del Codice penale.

[2]Chiunque faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate, e' punito con la multa di L. 10 per ogni marca, pacchetto o recipiente, e le polveri piriche che fossero contenute nel pacchetto o recipiente sono considerate di contrabbando.

[3]Sono del pari considerate di contrabbando le polveri piriche trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo Regolamento, o contenute in pacchetti o recipienti muniti di marca insufficiente.

[4]Nei casi previsti dai due comma precedenti, se la multa risultasse inferiore a L. 500, sara' ritenuta in questa somma.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-b-art5 · fonte del testo

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