Art. 6 (Allegato B)
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[1]Sono soppressi gli articoli 4, 5, 13, 15, 17, 41 e 42 della legge 14 luglio 1891, n. 682, ed e' abrogata ogni altra disposizione di legge non conforme a quelle contenute nella presente.
[2]E' data facolta' al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 14 luglio 1891, n. 682, con le modificazioni portate dalle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 13 della legge 9 giugno 1901, n. 211.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
