Art. 8 (Allegato B)
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[1]Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, si provvedera' a determinare:
- a)le norme ed i mezzi per distinguere la polvere pirica da mina da piena da caccia e da carica di armi in genere;
- b)le forme dei pacchetti e recipienti per la conservazione e lo smercio delle polveri piriche e delle polveri senza fumo, la qualita' ed il peso netto del contenuto per ciascun tipo di pacchetto o recipiente;
- c)la forma, grandezza, impronta ed il colore delle marche che saranno applicate ai pacchetti e recipienti come prova della tassa pagata, il tempo utile, il modo dell'applicazione, la quale dovra' essere fatta dal fabbricante;
- d)le norme per il pagamento della tassa di licenza dei pirotecnici;
- e)i modi per l'abbuono ai fabbricanti di miccie da minatori della differenza fra la tassa sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina;
- f)le norme per la vendita delle marche, e la misura delle indennita' da concedersi ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche stesse;
- g)le norme per il condizionamento, a spese dell'importatore delle polveri piriche provenienti dall'estero, in pacchetti o recipienti secondo i tipi stabiliti, per l'applicazione delle marche di tassa pagata, e la designazione dei luoghi ove dette operazioni dovranno essere compiute dall'importatore;
- h)le disposizioni transitorie, per legittimare la circolazione e lo smercio delle polveri piriche prodotte negli opifici o provenienti dall'estero ed esistenti nei depositi e negli esercizi di vendita al minuto, a tutto il giorno in cui entrera' in vigore la presente legge.
[2]Visto: I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno:
[3]CARCANO.
[4]centr+DI BROGLIO.
[5]GIOLITTI.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
