Art. 1 (Allegato C)
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[1]Allegato C.
[2]Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari.
[3]Art. 1.
[4]Le tasse di registro su atti e contratti contenenti trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso, specificati nella prima parte (articolo 1 e seguenti) della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), sono ridotte della meta', quando il prezzo sia non superiore a 200 lire e di un terzo quando il prezzo sia superiore a 200 ma non a 400 lire.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
