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[1]La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sara' applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Societa' cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a' termini degli Statuti e Regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette Societa' costruite e acquistate.

[2]Per fruire di tale riduzione di tassa, le Societa' dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi Statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principi della cooperazione.

[3]Saranno ammessi allo stesso trattamento di favore e saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, gli atti della specie stipulati anteriormente alla presente legge, purche' siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

[4]Per le tasse considerate nel presente articolo sara' ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione d'interesse e l'estensione del privilegio nei termini indicati all'articolo 9.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art10 · fonte del testo

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