Art. 11 (Allegato C)
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[1]La concessione del pagamento a rate, nei casi indicati nei due articoli precedenti, sara' fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con Regolamento.
[2]Se il contribuente ritardasse il pagamento oltre 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, si intendera' decaduto dal beneficio della dilazione, e obbligato a pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi interessi, e incorrera' inoltre nelle sopratasse.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
