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[1]La concessione del pagamento a rate, nei casi indicati nei due articoli precedenti, sara' fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con Regolamento.

[2]Se il contribuente ritardasse il pagamento oltre 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, si intendera' decaduto dal beneficio della dilazione, e obbligato a pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi interessi, e incorrera' inoltre nelle sopratasse.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art11 · fonte del testo

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