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[1]Per i titoli nominativi di azioni e di obbligazioni delle Societa' commerciali, e delle Societa' civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio, rimane invariata la tassa di negoziazione stabilita dal primo comma dell'articolo 73 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

[2]Invece per i titoli al portatore di azioni e obbligazioni emesse in conformita' agli articoli 171 e 172 del Codice di commercio, la detta tassa sara' elevata di un terzo, a principiare dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge; fermo il diritto di rivalsa, ai termini dell'articolo 74 della legge sul bollo del 4 luglio 1897, n. 414.

[3]Tutte le operazioni relative alla negoziazione dei titoli nominativi sono esenti da qualunque tassa di registro e di bollo.

[4]Parimente, a cominciare dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge, sara' elevata di un terzo la tassa annuale dovuta dalle Societa' straniere sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e rendite vitalizie o ad altre operazioni nello Stato, ai termini dell'articolo 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e dell'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

[5]Ferme le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le Societa' cooperative legalmente costituite nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla tassa di negoziazione, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali e in ragione di L. 0,60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art12 · fonte del testo

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