Art. 14 (Allegato C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'applicazione delle tasse di registro e successione ai trasferimenti di beni immobili, per qualunque titolo, l'accertamento del valore venale, salvo il disposto dell'articolo 19, sara' fatto dal ricevitore del registro entro i limiti delle tabelle dei valori unitari, stabiliti per ciascuna provincia nei modi indicati negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
