Art. 15 (Allegato C)
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[1]Una Commissione da istituirsi in ogni provincia compilera': per i beni rustici, una tabella dei valori capitali da attribuirsi ai terreni distinti per qualita', e se e' possibile anche per classi; e per i fabbricati, una tabella dei valori capitali per ogni lira di reddito imponibile, e dove questo manchi, per ogni lira di reddito presunto.
[2]Per la migliore determinazione dei valori, la provincia sara' ripartita in zone.
[3]Le tabelle saranno rivedute per la prima volta, dopo un biennio di esperimento; e successivamente ogni cinque anni.
[4]I componenti della Commissione provinciale saranno nominati per meta', dal Ministro delle Finanze, il quale nomina pure il presidente, e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale fra ingegneri o geometri (periti agrimensori o agronomi) o agricoltori pratici, residenti nella provincia.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
