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[1]Le tabelle, di cui all'articolo precedente, saranno comunicate alla Deputazione provinciale e all'Ufficio tecnico finanziario, che potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazioni. La Commissione provinciale, raccolti gli atti, li trasmettera' con le sue proposte definitive alla Commissione censuaria centrale istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

[2]La Commissione censuaria centrale, fatte le indagini che reputera' necessarie, e sentite le due Direzioni generali, del Demanio e delle tasse sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici, stabilira' le tabelle da applicarsi in ciascuna provincia.

[3]Le tabelle saranno rese esecutorie con R. decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli annunzi legali di ciascuna provincia.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art16 · fonte del testo

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