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[1]Nei casi nei quali l'applicazione dei valori unitari stabiliti nella tabella sia ritenuta non corrispondente al valore reale dei beni trasferiti, tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno reclamare, entro novanta giorni, alla Commissione provinciale, che pronunziera' con decisione motivata.

[2]Contro la decisione della Commissione provinciale tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno ricorrere, entro quaranta giorni, alla Commissione censuaria centrale, che decidera' in via definitiva ed inappellabile.

[3]La tassa sugli atti traslativi fra vivi si paga in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, salvi gli eventuali supplementi per effetto dell'accertamento dei valori ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art17 · fonte del testo

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