Art. 18 (Allegato C)
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Le spese generali per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dello Stato. Le spese che occorressero per l'istruttoria dei ricorsi saranno messe a carico delle parti soccombenti, nella misura da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
