Art. 19 (Allegato C)
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[1]Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 saranno rese applicabili, per decreto Reale, in quelle provincie nelle quali le operazioni per la formazione del nuovo catasto siano ultimate o tanto progredite da offrire base sicura alla formazione delle tabelle di cui all'articolo 15.
[2]Nelle altre provincie, fino a quando non sia altrimenti stabilito por legge, continuera' ad essere applicato il sistema attualmente in vigore, ai sensi degli articoli 23 e seguenti' della legge di registro del 20 maggio 1897.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
