Art. 2 (Allegato C)
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Non saranno soggetti alle tasse di bollo e di registro, se non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria, o simili convenzioni che abbiano per scopo la coltivazione, anche con relativa soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed a rischio comune; ferme nel resto le disposizioni dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1897, n. 217.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
