Art. 20 (Allegato C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le sopratasse stabilite dalla vigente legge sulle tasse di registro per le omesse o ritardate denuncie e pagamenti, saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa col minimo di lire 2.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
