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[1]Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e, piu' specialmente, quelle indicate nell'articolo 11 e quelle occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti, comprese le relative:

[2]alla nomina e costituzione delle Commissioni provinciali;

[3]ai criteri da seguirsi per la formazione delle tabelle dei valori; e a tutte le norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi.

[4]Visto: I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno:

[5]CARCANO. DI BROGLIO. GIOLITTI.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art22 · fonte del testo

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