Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1902 al 16 ottobre 1914. Leggi il testo vigente →

[1]Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 della tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato nella misura e secondo la scala stabilita nella tabella A annessa alla presente legge.

[2]Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non e' dovuta alcuna tassa di successione nella linea retta o fra coniugi.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 ottobre 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art3 · fonte del testo

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