Art. 3 (Allegato C)
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[1]Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 della tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato nella misura e secondo la scala stabilita nella tabella A annessa alla presente legge.
[2]Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non e' dovuta alcuna tassa di successione nella linea retta o fra coniugi.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 ottobre 1914
