Art. 4 (Allegato C)
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[1]Per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla tabella A, nella liquidazione della tassa di successione o di registro, alle singole quote trasferite per eredita', legato o donazione, saranno aggiunte le somme soggette a collazione e le donazioni anteriormente fatte dal donante o autore della successione allo stesso erede o legatario o donatario.
[2]Dall'ammontare della tassa in tal modo determinato sara' dedotto l'importo delle tasse gia' pagate sulle somme anzidette. E per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901 si computera' come gia' pagata la tassa che per esse sarebbe dovuta ai termini della presente legge.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
