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[1]La litigiosita' e la dubbia esigibilita' dei erediti, agli effetti dell'articolo 53 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, puo' essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno dell'apertura della successione.

[2]E' ammessa la donazione dei crediti, che gli eredi ritenessero inesigibili, a favore dello Stato, al quale s'intendera' trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art6 · fonte del testo

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