Art. 7 (Allegato C)
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Nel caso di rinuncia a eredita' o a legati, la tassa dovuta da colui, a profitto del quale la rinunzia e' fatta, non puo' essere mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 24 agosto 1923
