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Nel caso di rinuncia a eredita' o a legati, la tassa dovuta da colui, a profitto del quale la rinunzia e' fatta, non puo' essere mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 24 agosto 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art7 · fonte del testo

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