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[1]Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni propri sara' applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla meta' di quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se fatta da ascendenti.

[2]Sara' esente dalla tassa come sopra stabilita la costituzione di dote fatta dalla sposa con beni propri, dei quali venisse dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della sposa stessa e che abbiano gia' pagata la tassa di registro, in conformita' della legge e della loro natura.

[3]La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico e' soggetta alla tassa graduale stabilita dall'articolo 66 della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art8 · fonte del testo

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