Art. 9 (Allegato C)
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[1]Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sara' concessa agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del tre e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento, e agli interessi, il privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile.
[2]Per il pagamento delle dette tasse e accessori, nella parte riguardante valori mobiliari, restano ferme le norme vigenti.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
