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[1]Allegato A.
[2]Abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme sui dazi di consumo.
[3]Art. 1.
[4]Il dazio sul consumo dei prodotti farinacei (farine, pane e paste, di frumente o di altri cereali), imposto dai Comuni in base agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, cessera' di essere applicato nei termini e secondo le norme stabilite dal seguente articolo 2.
[5]Dal giorno della pubblicazione della presente legge, i Comuni non potranno piu' imporre alcun nuovo o maggiore dazio sui detti prodotti farinacei, e non potranno piu' riscuotere su di essi se non quei dazi che gia' fossero regolarmente approvati e applicati al 1° novembre 1901.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
