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A colmare le deficienze che tuttavia rimanessero nei bilanci comunali per effetto dell'attuazione della presente legge, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, Comuni potranno valersi dei seguenti mezzi:
- a)aumento della sovraimposta sui terreni e fabbricati, secondo le norme di legge;
- b)applicazione dei dazi di consumo governativi, con tariffa conforme alla tabella A annessa alla presente legge, e applicazione delle corrispondenti addizionali, senza che cio' importi un aumento del canone daziario dovuto allo Stato;
- c)applicazione delle tasse locali, secondo le norme delle vigenti leggi.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
