Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nei Comuni, nei quali i dazi di consumo governativi e comunali sono riscossi direttamente per conto del Governo, la modificazione delle tariffe relative, nei limiti consentiti dalla legge, rimarra' avocata allo Stato, il quale vi provvedera' nell'interesse della propria gestione, mediante decreto Reale, uditi la Commissione centrale di cui all'articolo 19, ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
