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[1]Per quei Comuni che gia' non se ne siano valsi, cessa la facolta' data dall'articolo 15 della citata legge 15 aprile 1897, di aggiungere una tassa sulla vendita al minuto del vino, o di convertire la tassa stessa in aumento all'addizionale al dazio governativo.
[2]E' parimenti inibito ai Comuni chiusi e agli aperti di aumentare i dazi propri gia' esistenti o di imporne di nuovi, a meno che agli aggravi di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui generi di prima necessita'.
[3]Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno effetto dal 1° dicembre 1901.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
