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[1]La tassa di esercizio e rivendita, consentita dall'articolo 164, comma 3, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, potra' essere applicata, previe le debite autorizzazioni, con una tariffa progressivamente piu' elevata di quella recata dall'articolo 4 del Regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, alla quale sara' sostituita una tariffa per classi, fra i limiti minimi e massimi stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge.

[2]I singoli esercenti saranno classificati secondo l'importanza dell'esercizio e giusta le norme da stabilirsi nel Regolamento di cui all'articolo 30.

[3]Alla tassa di esercizio e rivendita sara' soggetto chiunque eserciti nel Comune una professione, un'arte, un commercio o una industria, e chiunque rivenda merci di qualsiasi specie. Vi saranno anche soggette le Societa' di divertimento, i circoli o casini sociali o altri consimili esercizi, escluse le Societa' istituite a solo scopo di politica, o di studio, o di beneficenza.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~art13 · fonte del testo

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