Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Comuni, che vorranno passare dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti, per pareggiare la conseguente perdita nel reddito daziario, mentre conserveranno invariata la quota di concorso loro assegnata a' termini degli articoli 3 e 4, potranno valersi dei mezzi e delle facolta' consentite dai precedenti articoli e dalle altre disposizioni seguenti.
[2]Ai Comuni chiusi di quarta, terza e seconda classe, sara' pure concesso, fino a che non si sia provveduto al riordinamento dei tributi locali, un sussidio annue a carico dello Stato, nella ragione, rispettivamente, del 20, del 15 e del 10 per cento sull'ammontare complessivo del reddito daziario accertato per l'anno 1900, detratto l'importo relativo al dazio sui farinacei.
[3]Tale sussidio sara' liquidato e assegnato seguendo la procedura indicata agli articoli 19 e seguenti, ed avra' effetto dal giorno in cui il Comune diventera' aperto, subordinatamente pero' al limite segnato dal fondo a quest'uopo disponibile in bilancio.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
