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Il Comune chiuso, che passa alla categoria degli aperti, quando provi di non poter altrimenti raggiungere il pareggio del proprio bilancio, potra' ottenere, eccezionalmente, l'autorizzazione d'imporre un dazio di consumo sugli oggetti indicati all'articolo 16 della legge 15 aprile 1897, n. 161, purche' l'importo di tale dazio non ecceda il 10 per cento del loro valore e siano osservate le modalita' prescritte dal citato articolo.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
