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[1]Per la determinazione del provento del dazio sui farinacei e della quota di concorso dovuta a ciascun Comune, a' termini degli articoli 2 e 3; per la determinazione delle concessioni e prescrizioni speciali nei casi eccezionali indicati nell'articolo 5; e per l'assegnazione dei sussidi, di cui all'articolo 15 saranno fatte le occorrenti istruttorie e le proposte deliberazioni da una Commissione provinciale, in base alle statistiche fornite dai Comuni, corredate dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti la loro esattezza, e dopo compiuti i riscontri e le indagini che credera' opportune per accertare il vero.
[2]La detta Commissione sara' composta dell'intendente di finanza, che la presiede, di un consigliere di Prefettura designato dal Prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale, di un componente della Giunta provinciale amministrativa dalla stessa designato fra i suoi membri elettivi, del primo ragioniere dell'Intendenza di finanza, di un ragioniere della Prefettura, scelto dal Prefetto, e di un segretario dell'Intendenza, che avra' le funzioni di segretario della Commissione, senza voto.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
