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[1]La cessazione del dazio sui farinacei avra' effetto gradatamente, e cioe':
- A)Per i Comuni chiusi, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 5, il dazio sulle farine di frumento, e proporzionalmente quello sugli altri farinacei:
[2]dal 1° luglio 1902 sara' ridotto alla misura di lire due per quintale;
[3]dal 1° luglio 1903 sara' ridotto alla misura di una lira per quintale;
[4]e col 30 giugno 1904 cessera' interamente di avere effetto.
- B)Nei Comuni aperti il dazio sulle farine e sugli altri prodotti farinacei cessera' interamente col 31 dicembre 1902.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
