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[1]Presso il Ministero delle Finanze e' istituita una Commissione centrale che sara' presieduta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, o consigliere da lui delegato, e ne faranno parte un altro consigliere di Stato, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, un delegato dell'Avvocatura generale erariale, due rappresentanti del Ministero dell'Interno e due del Ministero delle Finanze.
[2]Questa Commissione avra' il mandato:
[3]di rivedere e rendere definitive le annualita' proposte dalle Commissioni provinciali a favore dei Comuni come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei;
[4]di rivedere e rendere definitive le proposte assegnazioni di sussidi ai termini dell'articolo 15;
[5]di determinare l'epoca o le epoche da cui dovra' decorrere la cessazione o la riduzione dei dazi sui farinacei, non che le rispettive aliquote nei casi previsti dall'articolo 5;
[6]di dar parere su tutte le questioni che potranno sorgere sull'applicazione della presente legge.
[7]Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso il ricorso, ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
