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[1]Pei Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5, ed agli effetti di stabilire i termini della riduzione o cessazione del dazio sui farinacei, la Commissione centrale istituita nell'articolo precedente e' autorizzata a compiere una revisione straordinaria e, occorrendo, ad introdurre modificazioni nel bilancio di ciascun Comune, mediante aumenti, in quanto siano necessari, della sovrimposta e delle tasse locali, nei limiti di legge, e mediante riduzioni nelle spese, comprese le obbligatorie. Tali modificazioni dovranno essere preventivamente comunicate alle rappresentanze comunali interessate, che, nel termine di giorni trenta, potranno fare le loro osservazioni e controproposte.
[2]Alla stessa Commissione centrale sono pure trasferite le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1898, n. 302.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
