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Le annualita' assegnate a favore dei singoli Comuni e Consorzi di Comuni, per effetto degli articoli 3 e 15 della presente legge si estingueranno mediante compensazione fino alla concorrenza delle somme dovute allo Stato per canone di abbonamento al dazio governativo. Le differenze di dare o avere saranno saldate alle stesse epoche in cui scadono le rate del detto canone.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
