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[1]Sui contratti di appalto stipulati prima della presente legge, con Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti di pubblica beneficenza, per fornitura di prodotti soggetti a dazio di consumo a prezzo unitario comprendente anche il dazio stesso, sara' applicata un'equa diminuzione proporzionata al minor costo derivante dalla riduzione od abolizione del detto dazio, ordinata dalla presente legge.

[2]Siffatta diminuzione sara' determinata seguendo la procedura indicata negli articoli 4 e 5 dell'allegato B della legge 22 luglio 1894, n. 339.

[3]In nessun caso, sara' ammessa altra azione o ricorso, ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~art24 · fonte del testo

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