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I Comuni, che hanno debiti verso la Cassa depositi e prestiti, per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari, dovranno sostituire od aggiungere, per la continuazione del mutuo altre delegazioni su quelle somme delle quali i Comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli articoli 3, 15 e 22 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
