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[1]Ogni anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze sara' stanziata la somma occorrente in relazione al disposto dell'articolo 3.

[2]Ogni anno, nello stato di previsione, sara' pure stanziata la somma destinata per i sussidi, di cui nell'articolo 15, e quella parte dello stanziamento annuale che non venisse erogata nell'esercizio, rimarra' nei residui disponibili nell'esercizio successivo.

[3]Quando l'ammontare dei sussidi, di cui all'articolo 15, in relazione alle domande dei Comuni chiusi per il passaggio alla categoria degli aperti, risultasse superiore al fondo disponibile in bilancio, la Commissione centrale, di cui all'articolo 20, determinera' l'ordine di precedenza dei diversi Comuni, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e tributarie, in modo che l'assegnazione non abbia ad eccedere il fondo disponibile.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~art26 · fonte del testo

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