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[1]Per i Comuni divenuti aperti dopo la pubblicazione della legge 14 luglio 1898, n. 302, la quota di concorso, stabilita dall'articolo 3 della presente legge, sara' determinata in base al reddito conseguito nel 1901 e nella misura di otto decimi come se fossero chiusi.

[2]Per i Comuni divenuti chiusi dopo la detta epoca, la quota di concorso sara' determinata in base alle quantita' sdaziate in ciascuno di essi nel 1901.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~art28 · fonte del testo

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