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[1]Dal giorno della cessazione totale o parziale del dazio, come e' determinato nell'articolo precedente, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, sara' corrisposta dallo Stato una quota di concorso, mediante annuo assegno, a favore dei singoli bilanci comunali, in ragione di otto decimi del provento lordo del dazio cessato, per i Comuni chiusi, e di sette decimi del provento stesso, per i Comuni aperti.

[2]Tali quote di concorso potranno essere concesse, in tutto od in parte, anche ai Comuni che dal 1° gennaio 1901 abbiano abolito il dazio sui farinacei, quando, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 20, non possano altrimenti provvedere al pareggio del loro bilancio.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~art3 · fonte del testo

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