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[1]Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione della presente legge, e specialmente:
[2]per disciplinare il lavoro delle Commissioni, di cui agli articoli 19 e 20;
[3]per determinare i criteri dell'accertamento e della distribuzione della tassa comunale di esercizio o rivendita;
[4]per disciplinare il passaggio e la riscossione a favore dei Comuni delle due tasse indicate nel primo comma dell'articolo 7;
[5]e per disciplinare l'applicazione della tassa di cui alla lettera d) all'articolo 9.
[6]Visto: I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno:
[7]CARCANO.
[8]centr+DI BROGLIO.
[9]GIOLITTI.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
